Pubblichiamo le osservazioni di FEDERCANAPA alle Risoluzioni proposte in Commissione Agricoltura il 15 Ottobre 2019
OSSERVAZIONI FEDERCANAPA ALLE RISOLUZIONI
7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l’uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa
PREMESSA
Federcanapa condivide il contenuto delle tre risoluzioni Benedetti, Cenni e Gagnarli, che chiedono al Governo impegni tra loro coerenti e integrabili. Sollecita pertanto l’unificazione delle 3 proposte in un’unica risoluzione di maggioranza che accolga gli impegni richiesti limitatamente alle tematiche prettamente agricole della pianta, in modo da assicurare un iter celere per la loro approvazione.
In particolare ritiene che la risoluzione unica dovrebbe limitarsi ai seguenti punti, demandando ad altre sedi la definizione degli impieghi della canapa nei settori specifici di utilizzo:
- Disciplinare la cessione di biomassa e/o semilavorati in tutte le sue parti, in quanto “prodotto agricolo” per definizione comunitaria, alle aziende impegnata nella trasformazione di canapa industriale a fini estrattivi, nonché per tutti gli altri usi consentiti dalla legge vigente;
- inserire la cannabis sativa L., in tutte le sue parti, incluse le infiorescenze, nell’elenco delle piante officinali di cui al D.Lgs. n. 75/2018;
- definire con urgenza – in quanto già nelle previsioni della legge 242/2016 – i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;
- attuare con urgenza la previsione finanziaria di cui all’articolo 6 della legge n. 242 e prevedere ulteriori stanziamenti;
- sollecitare la costituzione ufficiale del Tavolo di Filiera presso il MIPAAFT;
- incentivare la sperimentazione di nuove varietà di canapa;
- prevedere una specifica formazione tecnico-normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa;
Peraltro, Federcanapa sollecita un’azione della Commissione XIII e dei suoi membri nei confronti della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e della DG AGRI per favorire la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2% allo 0,3%, peraltro in votazione da parte degli Stati Membri nel prossimo Consiglio Europeo.
Allega alla presente le considerazioni svolte in audizione il 15 ottobre scorso, nonché il testo della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 462/01 del 16.01.2003 circa il rapporto tra normativa comunitaria in materia di canapa industriale e normativa nazionale. Si ricorda, infatti, che la canapa industriale (definita “canapa greggia” senza alcuna distinzione tra le parti della pianta) proveniente da varietà certificate e con valori di THC sino allo 0,2% è un PRODOTTO AGRICOLO rilevante ai fini dell’organizzazione del mercato comune e, come tale, non derogabile da normative restrittive degli Stati membri in quanto potenzialmente lesive del mercato comune.
Si segnala la recentissima decisione della Croazia (di cui si allega il testo) che ha ritenuto, in linea con le previsioni comunitarie, che gli agricoltori croati abbiano accesso a tutta la pianta se derivata dal catalogo delle varietà UE e con livello di THC inferiore allo 0,2%, creando la categoria canapa industriale separata dalla cannabis “stupefacente”.
Con Osservanza Roma, 18 ottobre 2019