Approvato il subemendamento sulla canapa a firma Mantero-Mollame


Il subemendamento “A.S. 1586” alla manovra approvato in commissione Bilancio, serve a colmare un vuoto legislativo sulla liceità della canapa industriale. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2020, tutte le parti della canapa potranno essere commercializzate, purché non si superi la soglia dello 0,5% di THC e dietro il versamento di una accisa.

 

SUBEMENDAMENTO A.S. 1586

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI, MININNO, ABATE

All’emendamento dei Relatori 91.0.2000, dopo il capoverso “Art. 91-bis aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 62-quater è inserito il seguente:

”Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L’imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l’imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell’imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea;

c) l’immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta;

e) l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell’accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d’importazione l’imposta di cui al comma 1 è dovuta dall’importatore e viene accertata e riscossa dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l’imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all’estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell’imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

9. L’imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.”;

 

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole ”per il sostegno e la promozione della coltivazione” sono inserite le seguenti: ”e della vendita”;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile”.

2) all’articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: ”a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ”3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.”.

3. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore all0 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.”.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all’articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole “aggiungere il seguente” con le seguenti “aggiungere i seguenti”