La Procura Distrettuale di Cagliari ha emanato una direttiva sulle coltivazioni di canapa in Sardegna, che mette a repentaglio, di fatto, qualsiasi possibilità di sviluppo della canapicoltura sull’isola. In sostanza la Procura di Cagliari, riconosce la possibilità di sequestri preventivi delle coltivazioni, sulla semplice base del “sospetto“ di attività non conformi alla legge sulla canapa industriale (242/2016) e che, pertanto, potrebbero profilare il reato di produzione o detenzione di stupefacenti.
Secondo Federcanapa, il disposto della Procura di Cagliari si basa su due assunti in evidente contrasto con la normativa nazionale e comunitaria:
- Il documento sostiene che la cessione o vendita di prodotti contenenti “foglie, infiorescenze, olio e resine” risulterebbe tout court un’attività illecita, in quanto prodotti non contemplati dalla legge sulla canapa industriale poiché non espressamente menzionati nella medesima. In realtà la legge 242 elenca tra le destinazioni ammesse, come riconosciuto nella stessa Direttiva, la produzione di ‘alimenti’, ‘cosmetici’, ‘semilavorati’ e addirittura di ‘coltivazioni per il florovivaismo’ senza mai specificare quali parti della pianta siano utilizzabili e quali no. Ma soprattutto, analizzando le normative di settore a cui la stessa legge rinvia risulta evidente la possibilità di produrre estratti in ambito alimentare o come semilavorati, foglie per i cosmetici e fiori recisi per florovivaismo.
- Ancora più evidente il contrasto con la normativa comunitaria secondo cui le finalità della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (a cui l’Italia ha aderito e su cui il Testo Unico Stupefacenti è stato modellato) è quella di evitare l’assunzione da parte dell’uomo di sostanze dannose. Ma come chiarito da più sentenze della Corte di Giustizia Europea (dal 2003 fino al 19 novembre scorso, che ha imposto allo Stato Francese il dissequestro di una partita di sigarette elettroniche al Cbd) non può valere per la pianta di canapa industriale proveniente da varietà certificate che, per la normativa comunitaria, è un prodotto agricolo e non una droga e come tale utilizzabile nella sua interezza per le finalità agro-industriali di legge. Sarebbe opportuno definire con chiarezza il concetto di “fiori, foglie, olio e resine” elencati nell’allegato al T.U. Stupefacenti, circoscrivendolo ai prodotti non riconducibili a varietà certificate nel catalogo europeo e che abbiano notoriamente efficacia psicotropa. Basti pensare che i fiori della cannabis “stupefacente” hanno valori di THC generalmente 100 volte superiori a quelli ammessi dalla legge per la canapa industriale. Grave inoltre il suggerimento avanzato dalla Procura di Cagliari del sequestro preventivo. I controlli da parte degli inquirenti, in presenza della documentazione attestante la provenienza certificata delle coltivazione e la destinazione delle stesse alle finalità di legge (contratti, fatture ecc.), vanno effettuati nel rispetto degli elementari principi di legalità tipici dello Stato diritto e non, come suggerito nella Direttiva, mossi da una semplice presunzione di colpevolezza. Del resto ancora più strana ed anacronistica risulta la presa di posizione della Procura Distrettuale di Cagliari in un contesto europeo in cui altri Stati hanno già regolamentato la canapa in tutte le sue parti (Belgio, Croazia, Olanda, Rep. Ceca) o sono in procinto di farlo (Francia e Germania in primis dove giusto la settimana scorsa la Corte Federale ha dichiarato che la vendita di fiori di canapa certificata non è esclusa dalla normativa.
Comunicato Stampa di Federcanapa 1 aprile 2021
1 file 116.57 KB