Lo schema di Decreto sulle piante officinali
Esprimiamo il nostro disappunto per l’ennesimo provvedimento adottato dagli organi competenti dal contenuto ingiustificatamente restrittivo nei confronti del comparto della canapa industriale.
Con provvedimento del 1.06.2021, infatti, il MIPAAF ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni la bozza del tanto atteso decreto interministeriale in materia di piante officinali.
Tale provvedimento, in maniera del tutto arbitraria, fa riferimento alla canapa con una pretesa distinzione tra semi e derivati (leciti, in quanto rientrerebbero nelle previsioni della L. n. 242/2016) e fiori e foglie, che secondo lo schema di decreto rientrerebbero tout court nelle previsioni del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti, e la cui coltivazione pertanto “è vietata senza l’autorizzazione del Ministero della Salute”.
E’ evidente, qualora fosse adottato in via definitiva, che il decreto sancirebbe una ingiustificata ed anacronistica limitazione per gli agricoltori che si vedrebbero costretti – con riferimento alla destinazione officinale – a dover “selezionare” una pianta rinunciando alle parti con le maggiori proprietà medicali.
Ma è altrettanto evidente il contrasto con il diritto comunitario, soprattutto alla luce delle interpretazioni fornite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea nel cd. caso “Kanavape” che ha condannato la Francia proprio per le limitazioni legislative all’uso dell’intera pianta di canapa sativa, e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi (art.78 della sentenza).
Ritenendo tale misura una evidente restrizione dell’organizzazione del mercato comune della canapa sativa, qualora fosse definitivamente adottata dallo Stato Italiano, provvederemo ad impugnare il provvedimento nelle sedi competenti, non potendo accettare una simile restrizione che determinerebbe un grave ed ingiustificato pregiudizio per gli agricoltori italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei.
Basti ricordare che proprio nei giorni scorsi la Francia ha annunciato di ritenere lecita la produzione dell’intera pianta di canapa (fiori e foglie comprese) per l’ottenimento di preparazioni industriali e che l’Europa sta effettuando una puntuale opera di allineamento tra diritto comunitario e la sopra citata sentenza.
Ancora più assurdo che una tale prospettazione provenga dal MIPAAF dove è pendente un tavolo di filiera (o presunto tale), che avrebbe dovuto da 2 anni dare applicazione alla risoluzione unitaria della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che aveva impegnato il governo a consentire l’uso dell’intera pianta per le finalità industriali di legge.
Riportiamo alcuni punti della bozza di Decreto
DECRETA CAPO I
Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75
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4. La coltura della Cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta
autorizzazione da parte del Ministero della salute.
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Allegato
Elenco delle specie di piante officinali (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75) Aggiornamento: 25 febbraio 2021 (Versione DEFINITIVA)
ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE OFFICINALI COLTIVATE
(*) Le specie contrassegnate con un asterisco (*) sono soggette alle precauzioni descritte all’articolo 1, comma 5 del presente decreto;
(**) La coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute come previsto all’art.1 comma 4 del presente decreto;
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